Il Senato, nella seduta del 21 maggio 2025, ha approvato il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, stabilendo in maniera definitiva le scadenze per stipulare obbligatoriamente l’assicurazione a seconda del tipo di impresa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro il 30 maggio 2025.
L’inadempienza non comporta sanzioni pecuniarie, ma impedisce l’accesso ai contributi pubblici, con decorrenze differenziate per tipologia di impresa, in quanto si deve tener conto della mancata sottoscrizione della polizza (art. 1 c. 102 L. 213/2023).
Il decreto è composto da due articoli; in particolare, l’art. 1 conferma la proroga dei termini per la stipula delle polizze come segue:
– per le medie imprese, 1° ottobre 2025;
– per piccole e micro imprese, 31 dicembre 2025.
Per le grandi imprese il termine resta fissato al 31 marzo 2025, anche se è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni (dunque fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Per le imprese della pesca e acquacoltura è confermato il termine al 31 dicembre 2025, come previsto dall’art. 19 c. 1 quater DL 202/2024.
Con il decreto, inoltre, sono definiti i criteri per valutare il valore dei beni assicurabili (art. 1 c. 3 bis). In particolare, si specifica che tale valore coincide:
– per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo;
– per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo;
– per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
È previsto un sistema di monitoraggio sui premi assicurativi affidato al garante per la sorveglianza dei prezzi e a IVASS per evitare aumenti ingiustificati (art. 1 c. 3 quater).
Sono esclusi dall’assicurabilità gli immobili non regolari, che perdono anche l’accesso a indennizzi pubblici (art. 1 c. 3 quinquies).
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