È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025, la L. 75/2025 legge di conversione del DL 45/2025 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Il decreto è entra in vigore dal 7 giugno 2025.
Per quanto riguarda i fondi:
- per l’anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione diposizione e risultato è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- per consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Dall’anno d’imposta 2025, sono esenti IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi.
La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, è attribuita alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
La legge ha inoltre introdotto:
– gli incarichi post-doc ossia contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte confondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi;
– gli incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
Fonte: L. 75/2025 (GU 6 giugno 2025 n. 129)
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