Con il d.l. 73/2025 (del 21 maggio 2025, in vigore dallo stesso giorno) si integrano, ulteriormente, le disposizioni dell’art. 45 ovvero della disposizione capitale (con l’allegato I.10) in tema di incentivi per funzioni tecniche.
La modifica, come si dirà più avanti, completa le integrazioni già apportate con il Decreto Correttivo (d.lgs. 209/2024).
La modifica
Come si legge nella relazione tecnica/illustrativa che accompagna il decreto legge, si precisa che il comma 1, lettera a) dell’art. 2 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”) il contenuto del comma 4 dell’art. 45 viene integrato “chiarendo espressamente che gli incentivi corrisposti in favore dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dal comma 2 del medesimo articolo, e che rivestono la qualifica di dirigenti, siano a questi ultimi erogati in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art.24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico, fermi restando gli specifici obblighi di comunicazione in sede di controlli ai sensi dell’art. 40-bis di cui al citato decreto legislativo. Si ricorda che l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
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