Rischi catastrofali: definito il parametro per il valore da assicurare


Sulla G.U. n. 124/2025 è stata pubblicata la Legge 78/2025 di conversione del DL 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, che tra le novità, rispetto al testo originario, stabilisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare.

In particolare, intervenendo sull’art. 1, comma 101 della L. 213/2023, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Come si ricorderà il DL 39/2025, in merito alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, ha disposto la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:

  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

Il provvedimento fa salvo il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese. Inoltre, con riferimento alle medesime imprese, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, trova applicazione decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (ossia dal 30 giugno 2025).

La Legge di conversione introduce anche una deroga per le limitazioni all’oggetto del contratto di assicurazione previste all’articolo 1, comma 104, della legge n. 213/2023. Tale disposizione stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e, altresì, che si applichino premi in misura proporzionale al rischio.

Nel dettaglio, il legislatore esclude l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto interministeriale n.18 del 2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.

Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

Rispetto al testo del Decreto-legge 39/2025 è stato anche inserito un ulteriore periodo al comma 105-bis della legge n. 213 del 2023, secondo cui il Garante per la sorveglianza dei prezzi, collaborando con IVASS, monitori i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi.

Altra novità riguarda l’art. 1, comma 106 della L. 213/2023. Più precisamente si prevede che l’assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Si stabilisce inoltre che l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 213/2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.

La norma, peraltro, prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, in conformità con quanto disposto dall’articolo 1891, comma 4, del codice civile, viene riconosciuto all’imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.



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