Dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative sull’applicazione dell’Iva alle operazioni di distacco o prestito di personale alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16-ter del D.L. n. 131/2024 (Decreto Salva-infrazioni), convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024. È la stessa Agenzia a comunicarlo con la circolare n. 5/E dello scorso 16 maggio. La disposizione citata – ricordano le Entrate – è stata emanata con lo scopo di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 marzo 2020 relativa alla questione sollevata dalla Cassazione, in merito alla compatibilità della previsione di cui all’articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi previsti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Si tratta in particolare, della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. La novella normativa interviene, pertanto, su una specifica categoria di operazioni, vale a dire quella riguardante il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti, stabilendo l’abrogazione del citato articolo 8. Per effetto di tale abrogazione, dunque, anche le attività di distacco o prestito di personale, effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo, diventano, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2025, “prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla disciplina Iva”.
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