Introduzione ai crediti di imposta e trasformazione delle DTA
I crediti di imposta derivanti dalla trasformazione delle “DTA” (attività per imposte anticipate, art. 44 bis dl n. 34/2019, conv. dalla l n. 58/2019) possono essere ceduti a terzi previa richiesta a rimborso e con le formalità di rito (art. 43 bis del d.P.R. n. 602/1973), ovvero trasferiti nel gruppo con le necessarie indicazioni in sede dichiarativa (art. 43 ter del d.P.R. n. 602/1973), restando estranea a questa circolazione la funzionalità della Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, oltre a non interagire nei rapporti privatistici che precedono e accompagnano tali cessioni, resta titolare dei poteri di controllo circa la spettanza ed il corretto utilizzo dei crediti medesimi. Con riguardo a tale ultima disciplina, a differenza di quanto disposto nel regime ex dl n. 225/2010, non si richiede che il corrispettivo sia almeno pari al valore nominale del credito trasferito. In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025. Facendo seguito ad una serie di richieste l’Amministrazione si è focalizzata su alcuni aspetti operativi relativi alla cessione del credito di imposta originato da determinate DTA trasformate, in crediti di imposta appunto, ai sensi dell’art. 44-bis del dl n. 34/2019.
Cessione di crediti deteriorati e sostegno alle imprese
Si ricorderà che con il dl n. 18/2020 il legislatore è intervenuto per incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese avevano accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria dovuta alla pandemia degli anni 2019-2020, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare il contesto di incertezza economica di quegli anni, mitigando i costi che gli operatori hanno affrontato nello smobilizzo delle posizioni in sofferenza.
Pertanto, riscrivendo il regime straordinario di trasformazione in crediti di imposta previsto per le operazioni di aggregazione aziendale tra imprese residenti nelle regioni dell’Italia meridionale, con l’art. 55, comma 1, del dl n. 18/2020 è stato introdotto il regime di trasformazione di alcune “DTA” in presenza di cessione di crediti deteriorati. In particolare, a fronte della cessione a titolo oneroso di siffatti crediti deteriorati, commerciali o finanziari, si è prevista la trasformazione in crediti di imposta delle “DTA” (anche se non contabilizzate) riguardanti le perdite computabili ai sensi dell’art. 84 del Tuir e le eccedenze “ACE” residue alla data di efficacia della cessione dei crediti.
Limiti e trasferimenti nel regime consolidato fiscale
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Circa i limiti all’utilizzo del credito di imposta si rinvia alle circolari n. 37-E/2012 e n. 17-E/2014. Nell’ambito del regime del “consolidato fiscale” la consolidata può trasferire il credito DTA alla società consolidante, senza tenere conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio, anche oltre il limite di 700.000 mila euro, purché entro il parametro dell’imposta corrispondente al reddito dalla medesima dichiarata, al netto di eventuali elementi trasferiti al consolidato, quali detrazioni, crediti per imposte pagate all’estero, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e eccedenze e, comunque, fino a concorrenza dell’Ires dovuta dalla fiscal unit.
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