Con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, convertito con
modificazioni nella L. n. 38/2023, il legislatore ha introdotto
misure incisive a tutela della finanza pubblica, intervenendo
direttamente sul meccanismo delle opzioni alternative alla
fruizione diretta delle detrazioni fiscali.
Questo intervento normativo, più volte commentato in queste
pagine, ha avuto un impatto devastante sul settore dell’edilizia
agevolata, andando a colpire il meccanismo finanziario alla base di
moltissimi cantieri: l’anticipazione dell’equivalente economico
delle detrazioni fiscali tramite la cessione del credito. In
assenza di questa leva finanziaria, molte imprese si sono trovate
senza la liquidità necessaria per avviare o completare i lavori,
con evidenti ripercussioni sui rapporti contrattuali.
La sentenza del Tribunale di Savona
Una recente pronuncia giurisprudenziale che ha affrontato la
questione è la n. 45/2025 del Tribunale di Savona, relativa a un
contratto d’appalto stipulato tra un condominio e un’impresa
esecutrice per l’efficientamento energetico di un edificio,
agevolato dal Superbonus 110% e dal Bonus ristrutturazione 50%.
Il condominio, rilevando il mancato avvio dei lavori, ha
richiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il
risarcimento dei danni. L’impresa convenuta, a propria difesa, ha
evidenziato l’intervenuta impossibilità sopravvenuta a causa del
blocco normativo che aveva reso inattuabile la cessione dei crediti
fiscali precedentemente concordata con il proprio partner
finanziario.
Il contratto di appalto, stipulato il 20 settembre 2022,
conteneva alcune indicazioni esplicite sull’intento del committente
di beneficiare del Superbonus e sulla possibilità di accedere allo
sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Tuttavia, nessuna clausola del contratto subordinava formalmente
l’esecuzione dei lavori al buon esito della cessione dei crediti.
Né il contratto faceva menzione dell’accordo di cessione stipulato
tra l’impresa e la società che avrebbe dovuto acquistare i crediti,
accordo ritenuto inopponibile al condominio poiché non integrato
nella regolazione contrattuale tra le parti.
La decisione del Tribunale: inadempimento e
corresponsabilità
Il Tribunale ha dunque respinto le eccezioni sollevate
dall’impresa, affermando con chiarezza che l’assenza di clausole
sospensive o risolutive legate alla riuscita della cessione del
credito rendeva il contratto pienamente vincolante. In altri
termini, l’impossibilità sopravvenuta derivante da un evento
esterno, come l’instabilità normativa in materia di bonus edilizi,
non è stata ritenuta sufficiente a giustificare
l’inadempimento.
È stata inoltre rigettata la possibilità di invocare la
presupposizione, ovvero l’istituto giuridico che consente lo
scioglimento del contratto nel caso in cui venga meno una
condizione non espressamente dichiarata ma data per implicita dalle
parti. Tale eccezione, in quanto fatto impeditivo, deve essere
sollevata tempestivamente dalla parte interessata: circostanza non
avvenuta nel caso in esame, dove l’impresa si è limitata a fare
riferimento alla sopravvenuta impossibilità e all’eccessiva
onerosità, senza mai richiamare espressamente la
presupposizione.
A ciò si aggiunge il comportamento concretamente tenuto
dall’impresa: alla data dell’entrata in vigore del decreto blocca
cessioni (febbraio 2023), i lavori non erano ancora stati avviati,
nonostante fossero previsti per settembre 2022. L’inerzia
dell’impresa, che aveva preferito destinare le proprie risorse ad
altri cantieri, ha impedito di rientrare nell’ambito di
applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel D.L.
11/2023, che avrebbe consentito la prosecuzione delle operazioni di
cessione del credito per i lavori già iniziati.
L’importanza di clausole esplicite
Il Tribunale ha quindi accertato il grave inadempimento
dell’appaltatore e disposto la risoluzione del contratto, non senza
rilevare un concorso di colpa da parte del committente. Il
condominio, infatti, pur consapevole dell’inerzia dell’impresa, non
aveva adottato alcuna iniziativa concreta per sollecitare
l’esecuzione delle opere fino all’ottobre 2023, quando ha
formalmente diffidato l’impresa ad adempiere e successivamente ha
comunicato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 e
1662 c.c. Un comportamento più tempestivo – ha osservato il Giudice
– avrebbe potuto scongiurare le conseguenze delle modifiche
normative, o quantomeno favorire l’adozione di soluzioni
alternative, come l’individuazione di un nuovo esecutore.
Alla luce di ciò, il Giudice ha attribuito al condominio una
corresponsabilità nella misura di un terzo, con conseguente
riduzione del risarcimento.
Il testo della sentenza che motiva il concorso di colpa del
committente
La pronuncia del Tribunale di Savona offre un’importante lezione
operativa: l’assenza di clausole esplicite nel contratto che
colleghino l’esecuzione dell’opera alla possibilità di cedere i
crediti fiscali impedisce all’impresa di sottrarsi agli obblighi
assunti, anche in presenza di sopravvenute difficoltà economiche.
La cessione del credito, pur essendo un elemento essenziale nella
prassi operativa del Superbonus, non può essere considerata
condizione automatica di validità del contratto, se non
espressamente pattuita tra le parti.
Ma tutto ciò non esclude il “concorso di colpa” del committente.
Si legge infatti nel testo della sentenza, a proposito del
comportamento tenuto da quest’ultimo “dette condotte hanno
certamente contribuito alla determinazione della situazione poiché
un comportamento differente ben avrebbe potuto comportare un
tempestivo inizio dei lavori (così da scongiurare gli effetti delle
modifiche normative poi intervenute) ed anche consentire (anche se
i tempi erano ristretti e la situazione estremamente confusa poiché
molte delle imprese operanti nel settore avevano in quel periodo lo
stesso problema) l’adozione di soluzioni alternative ed ancora
utili per preservare la concessione dei benefici fiscali ovvero
l’individuazione di altro soggetto che potesse sostituirsi a
nell’esecuzione dell’opera”.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia,
perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it
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