Start-up, PMI innovative e nuove imprese giovanili agricole: codici tributo


Start-up e PMI innovative (Ris. AE 28 aprile 2025 n. 30)

L’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.  Per usufruire del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Erario, i contribuenti interessati dovranno infatti far riferimento al seguente codice tributo 7076. Quanto alle start-up innovative, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata introdotta dal DL 179/2012. Quanto, invece, alle PMI, l’agevolazione è stata prevista dal DL 3/2015.

La L. 162/2024 ha apportato alcune novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese, che sono state recepite nel modello Redditi 2025.

Nuove imprese giovanili agricole (Ris. AE 28 aprile 2025 n. 31)

Sono stati istituiti sei nuovi codici tributo per consentire alle imprese giovanili, che intraprendono un’attività agricola, di versare, tramite modello F24, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. 

I codici tributo istituiti sono:

  • 4083, per l’acconto – I rata – dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap;
  • 4084, per l’acconto – II rata – o acconto in unica soluzione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap;
  • 4085, per il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap;
  • 4086, per l’acconto – I rata – dell’imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap;
  • 4087, per l’acconto – II rata – o acconto in unica soluzione dell’imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap;
  • 4088, per il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap.

Fonte: Ris. AE 28 aprile 2025 n. 30;

Ris. AE 28 aprile 2025 n. 31



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