Il legislatore, mediante l’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021, ha previsto una procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione.
Ove sussistano le condizioni per beneficiarne, sono stralciate le sanzioni da indebita compensazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Solitamente, la prassi qualifica la violazione quale compensazione di crediti inesistenti, sanzionata dal 100% al 200% del credito ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, o nella misura del 70% dallo scorso 1 settembre 2024 per effetto del DLgs. 87/2024.
Lo scorso 31 ottobre 2024 è scaduto il termine per la domanda di riversamento. Il pagamento del credito sarebbe dovuto avvenire in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Tuttavia, l’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 14 marzo 2025) ha, per l’ennesima volta, prorogato i termini, stabilendo che:
– il termine di presentazione per la domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo è riaperto sino al 3 giugno 2025;
– il pagamento delle somme può avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026
Se l’atto di recupero del credito è definitivo quando si è presentata l’istanza bisogna riversare tutto entro il 3 giugno 2025.
L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione e mediante il modello F24.

Rimangono invariati i caratteri essenziali della procedura, quindi si deve trattare di indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22 ottobre 2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, con stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
La regolarizzazione è quindi preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate o di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.
Lo stesso vale se manca la documentazione strumentale a dimostrare il sostenimento delle spese.

A differenza degli interventi normativi precedenti, che hanno varie volte posticipato i termini, questa volta il legislatore si è preoccupato di disciplinare i “risvolti” processuali della sanatoria, sancendo che “Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025”.
Le spese processuali sono compensate.
Il legislatore non tiene però conto del fatto che se l’Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell’art. 5 comma 8 del DL 146/2021 ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura, si decade e, a questo punto, potrebbe essere compromessa la possibilità di censurare giudizialmente il recupero.

Invariate le caratteristiche della procedura di riversamento

Inoltre:
– si prevede che, per i crediti di imposta relativi all’art. 5 comma 7 del DL 146/2021 utilizzati negli anni 2016 e 2017, i termini per la notifica degli avvisi di recupero e di ogni altro atto impositivo sono prorogati non più di un anno ma di due anni (art. 5 comma 12 del DL 146/2021, modificato dal DL 25/2025);
– non viene modificato l’art. 1 commi 458-460 della L. 207/2024, quindi per coloro i quali optano per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.